Regolamento contratto per macchinari industriali

• Articolo 01
Il Locatario si impegna ad utilizzare la piattaforma ad uso proprio; la locazione è intesa a freddo, esclusi cioè operatore, carburante, lubrificati e materiali di consumo.

• Articolo 02
Il Contratto si intende stipulato a giorno (8 ore lavorative), a settimana (5 gg. Lavorativi) ed a mese (22 gg. Lavorativi).
La piattaforma dovrà essere riconsegnata entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno pattuito. In difetto di riconsegna tempestiva, il contratto si intenderà prorogato giornalmente sino alla riconsegna del bene.

• Articolo 03
Unitamente alla macchina viene consegnata la seguente documentazione:
1. Libretto di circolazione autocarro, tagliando e contrassegno di assicurazione;
2. Manuale di Uso e Manutenzione della piattaforma aerea;
3. Copia di Certificazione di Conformità CE rilasciata dalla casa costruttrice;
4. Copia di Messa in Servizio e di successive verifiche annuali effettuate dalla USL.

• Articolo 04
E' assolutamente vietata la sublocazione totale o parziale dei macchinari locali.

• Articolo 05
La S.A. Noleggi Aprilia non risponde di eventuali danni al terreno provocati dalla piattaforma aerea e dagli stabilizzatori.

• Articolo 06
Il Locatario dichiara di essere in regola con i permessi di occupazione di suolo pubblico. In caso di elevazione di multe o maggiori sanzioni per mancanza di regolare Licenza OPS, il Locatario e' tenuto a corrispondere alla S.A. Noleggi Aprilia tutte le sanzioni amministrative applicate, il prezzo del noleggio giornaliero ed il prezzo del noleggio degli eventuali giorni di fermo per eventuali sanzioni disciplinari.

• Articolo 07
Il Locatario resta comunque responsabile, sia civilmente che penalmente, per danni di qualsiasi tipo provocati a terzi per l'utilizzo del mezzo, ed assume a proprio carico l'onere dell'eventuale riparazione e/o del relativo risarcimento.

• Articolo 08
Restera' a carico del Locatario del Locatario ogni spesa relativa alla riparazione di ogni e qualsiasi danno arrecato sia durante che fuori le ore lavorative, da soggetti addetti alla lavorazione ad estranei, sia che il mezzo si trovi all'interno del cantiere o all'esterno.

• Articolo 09
Il Locatario garantisce con la sottoscrizione del presente contratto, affidamento della piattaforma esclusivamente a personale altamente specializzato e coperto da adeguata polizza assicurativa obbligatoria nonche' per la R.C.I. che preveda massimali adeguati. Con la sottoscrizione della presente il Locatario dichiara di aver ottemperato alla stipula della polizza richiamata ed il Locatario si intende esonerare da ogni contratto. La piattaforma oggetto della presente locazione e' ugualmente provvista delle polizze assicurative.

• Articolo 10
Il Locatario, al momento della consegna, verifichera' l'idoneità e lo stato di conservazione del mezzo dichiarando, con l'accettazione dello stesso, di esserne assolutamente soddisfatto. Il Locatario si impegna ad usare la piattaforma oggetto del presente contratto in maniera diligente e in conformita' alle prescrizioni della Casa Costruttrice: la piattaforma sara' usata unicamente nel territorio specificato come luogo di destinazione, salvo preavviso.

• Articolo 11
In caso di inadempimento di quanto sopra, anche parziale, da parte del Locatario, il contratto si intendera' risolto di diritto fermo restando il riconoscimento dell'intero importo di cui al presente contratto.

• Articolo 12
Per ogni eventuale controversia che potrebbe sorgere in esecuzione o in connessione con il presente contratto sara' competente il Foro di Roma.

• Articolo 13
La macchina locata dovra' essere utilizzata esclusivamente all'interno del territorio del Lazio; qualsiasi uscita da tale confine dovrà essere precedentemente comunicata e dalla scrivente autorizzata; diversamente verra' applicata una maggiorazione del 35% del costo del noleggio.

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