Importanza della messa in Sicurezza Ponteggi Metallici

Il provvedimento normativo fondamentale sui ponteggi, le loro caratteristiche geometriche e strutturali, le norme di sicurezza nel montaggio e nell'utilizzo e' il ben noto DPR n. 164/1956 recante le "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni".
Si riporta per esteso il testo di tali parti di legge, coordinato con le modifiche apportate dal DM 2/09/68 e dal DM 6/10/88, n. 451.

Galleria Ponteggi Metallici Fissi

Norme di sicurezza per Ponteggi Metallici Fissi

• Art.30 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinati dalle norme del presente capo.
2. Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
3. Il Ministero decide in merito alle domande, sentiti il consiglio nazionale delle ricerche e la commissione consultiva prevista dell'Art.393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547.
4. Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme della autorizzazione di cui ai comma precedenti e delle istruzioni e schemi elencati ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo seguente.

• Art.31 - Relazione tecnica
La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere:
1. descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
2. caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
3. indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
4. calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
5. istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
6. istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
7. schemi - tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

• Art.32 - Progetto
1. I ponteggi metallici di altezza superiore a m 20 e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all' Art.30 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli ispettori del lavoro, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al primo comma.

• Art.33 - Disegno
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli ispettori del lavoro, copia dell'attestazione di conformità di cui all'ultimo comma dell' Art.30 e copia del disegno esecutivo, dalle quali risultino:
a) l'indicazione del tipo di ponteggio usato;
b) generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al n. 7 dell'Art.31;
c) sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
d) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
2. Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del n. 7 dell'Art.31, invece delle indicazioni di cui al precedente n. 2, sono sufficienti le generalità e la firma del responsabile del cantiere.
3. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema - tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

• Art.34 - Nome del fabbricante
Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante.

• Art.35 - Caratteristiche di resistenza
1. Gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all' Art.30.
2. Le aste del ponteggio devono essere in profilati o in tubi senza saldatura con superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta. (In base all' Art.6 del D.M. 2 Settembre 1968 è ammesso che le aste dei ponteggi siano costituite da tubi ottenuti mediante sistemi continui di saldatura, di spessore nominale non inferiore a 3,25 mm, di comprovata resistenza allo schiacciamento ed alla curvatura).
3. L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie piana, di area non minore di 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da non produrre momenti flettenti sul montante. (In base all'Art.5 del D.M. 2 Settembre 1968 è ammesso utilizzare piastre di base metalliche di area inferiore purché dette piastre abbiano una superficie di appoggio non inferiore a 150 cm quadrati e siano di comprovata resistenza meccanica).
4. I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione. (In base all'Art.3 del D.M. 2 Settembre 1968 è ammessa deroga alla disposizione di cui sopra, a condizione che i collegamenti siano realizzati mediante l'impiego di giunti ortogonali di notevole rigidezza angolare).
5. I giunti metallici devono avere caratteristiche di resistenza non minori di quelle delle aste collegate e sempre in relazione agli sforzi a cui sono sotto posti; ad elementi non verniciati, essi devono assicurare resistenza allo scorrimento con largo margine di sicurezza.
6. Le due ganasce, a giunto serrato, non devono essere a contatto dalla parte del bullone.
7. Le parti costituenti il giunto di collegamento devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.

• Art.36 Montaggio e smontaggio
1. Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere adibito personale pratico e fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.
2. I montanti di una stessa fila devono essere posti a distanza non superiore a m 1,80 da asse ad asse. (In base all'Art. 3 del D.M. 6 Ottobre 1988, n. 451, è ammessa deroga alla disposizione sulla distanza reciproca dei montanti, a condizione che risulti da apposito calcolo che la maggiore distanza tra i montanti colonne - rispetto a quella di 1,80 metri prevista, garantisca almeno identiche condizioni di sicurezza).
3. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.
4. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto. (In base all'Art.4 del D.M. 2 Settembre 1968 è ammessa deroga alla disposizione di cui sopra a condizione che sia applicato almeno un corrente per piani alternati di ponte e che gli ancoraggi del ponteggio siano disposti almeno ogni 22 m quadrati. E' altresì ammesso che gli ancoraggi dei ponteggi devono essere disposti a rombo almeno ogni 22 m quadrati).
5. Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto e a regola d'arte.

• Art.37 Manutenzione e revisione
1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti.

• Art.38 Norme particolari ai ponti metallici
1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi metallici del ponte.
3. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
4. Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.

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